Dati della Pubblica Amministrazione

Nota

AZIONE 2: RICORDA E VERIFICA ART. 68 COMMA 3 DEL CAD …

  • Dato pubblico – dato conoscibile da chiunque. A seguito delle modifiche apportate con il D. Lgs. n.179/2016, il CAD non contempla più, tra le altre, la definizione di dato pubblico. Tuttavia, nel contesto delle presenti linee guida, si ritiene opportuno continuare a fare riferimento al concetto di dato pubblico come precedentemente definito.
  • Formato dei dati di tipo aperto - un formato reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.
  • Dato aperto - un dato che risponde ai seguenti principi di base:
  1. Disponibile (requisito giuridico) secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  2. Accessibile (requisito tecnologico) attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in formato aperto e con i relativi metadati;
  3. Gratuito (requisito economico):
  • disponibili gratuitamente oppure
  • disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. AgID, su proposta dell’amministrazione titolare, determina le tariffe standard e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Eccezione: dati per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico generano utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Con decreti dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita AgID, si determinano le tariffe e le modalità di versamento a fronte delle suddette attività.

Figura 1: Tipi di dato pubblico della pubblica amministrazione

Figura 1: Tipi di dato pubblico della pubblica amministrazione

Le presenti linee guida si applicano al dato pubblico, ovvero al dato della pubblica amministrazione conoscibile da chiunque e non soggetto a restrizioni temporali (e.g., diritto all’oblio). Si escludono pertanto:

  1. dati a conoscibilità limitata come i dati coperti da segreto di stato o le opere d’ingegno coperte dal diritto d’autore;
  2. i dati personali, per i quali trovano applicazione le norme del «Codice in materia di protezione dei dati personali» (i.e., D.lgs n. 196/2003 e Linee guida in materia di trattamento di dati personali [1]). In questo caso, si ponga anche attenzione a non esporre quasi-identificatori (e.g., data di nascita, domicilio, residenza, sesso, razza, etnia, composizione nucleo famigliare, status giuridico, ecc.) che possono facilmente re-identificare i soggetti che si intende invece tutelare o che hanno una tutela speciale perché appartenenti a fasce protette (e.g., testimoni giudiziari, profughi, rifugiati, pentiti, ecc.). In ogni caso, si raccomanda di verificare gli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2006 per una visione approfondita circa le esclusioni e le norme di salvaguardia.

Bibliografia

[1]Garante per la Protezione dei Dati Personali, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, http://194.242.234.211/documents/10160/0/Linee+guida+trasparenza+2014.pdf, 2014.